San Marino è una Repubblica parlamentare, stiamo parlando di una forma di governo, appartenente alla democrazia rappresentativa. In parole povere la rappresentanza democratica della volontà popolare è regolata tramite elezioni politiche al parlamento ed ai suoi membri, che elegge con modalità differenti sia il governo che il presidente. Gli organismi istituzionali della Repubblica di San Marino sono classificati seguendo il seguente ordine:
l’eccellentissima Reggenza composta da i capitani reggenti, che fondamentalmente svolgono in modo collegiale le funzioni di Capi di Stato
il Consiglio Grande e Generale, il parlamento monocamerale
il Congresso di Stato: il vero e proprio governo della Repubblica di San Marino
il Collegio garante della costituzionalità delle norme
il Consiglio dei XII, l’ organo giudiziario
le Giunte di Castello: le amministrazioni locali rette da un Capitano di Castello.
I due capitani reggenti assolvono in modo collegiale la funzione di Capi di Stato e di Governo. L’organo dell’eccellentissima reggenza nello specifico si occupa di:
Promulgare le leggi
Dirigere e coordinare le procedure
Presiedere gli organi più importanti
I Reggenti vengono eletti ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale, con un incarico semestrale.
Un ruolo importante nell’ordinamento sammarinese è assunto dall’istanza d’arengo, ossia è l’istituto che permette ai cittadini di presentare richieste di pubblico interesse. Queste richieste vengono rilasciate la prima domenica dopo il 1º ottobre e la prima domenica dopo il 1º aprile, in correlazione diretta con l’elezione dei nuovi capitani reggenti.
Sarà compito della Reggenza decidere in merito alle richieste,riportando le stesse nella discussione in Consiglio Grande e Generale entro un semestre dalla presentazione.
Se pensiamo al sistema giudiziario sammarinese, dobbiamo subito correlare il tutto ad un sistema di diritto civile, che inevitabilmente è influenzato dal diritto italiano. Nel 2003 è stata approvata una riforma dell’ordinamento giudiziario, con la quale il Tribunale Commissariale Civile e Penale viene unificato al Tribunale Amministrativo, sotto il nome di Tribunale Unico. Si stabilisce specificamente che i magistrati non vengano più nominati dal Consiglio Grande e Generale ma su proposta del Consiglio Giudiziario.
Viene inoltre istituito il Consiglio Giudiziario composto dai magistrati attivi presso il Tribunale e dai membri della Commissione Consiliare per gli affari di Giustizia, muniti delle seguenti funzioni:
– autogoverno della magistratura.
Il sistema giudiziario attuale istituisce il giudice per i rimedi straordinari, che occupa un ruolo determinante nelle decisioni in merito ad astensioni e ricusazioni dei magistrati, ma anche nella revisione delle sentenze passate.
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